In questa sezione sono riportate le principali normative del mondo venatorio.
La sezione sarà costantemente aggiornata in base alle ultime novità di legge.
In questa sezione sono riportate le principali normative del mondo venatorio.
La sezione sarà costantemente aggiornata in base alle ultime novità di legge.
Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio
Aggiornata con la Legge 28 luglio 2016, n. 154
LEGGI LA NORMATIVA
Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell’equilibrio ambientale e disciplina dell’attività venatoria.
Per acquistare armi da sparo e munizioni e per trasportarle fino al domicilio dove si vuole detenerle è necessario ottenere il nulla osta del Questore. Anche chi eredita un’arma deve chiedere l’autorizzazione.
I titolari di porto di pistola e porto di fucile non hanno bisogno del nulla osta.
Il modulo di presentazione della richiesta, disponibile anche presso la Questura, il Commissariato di Pubblica Sicurezza o la stazione dei Carabinieri, può essere consegnato nei seguenti modi:
Alla richiesta si deve allegare:
Al posto delle dichiarazioni sostitutive può essere presentata la documentazione rilasciata dagli organi competenti.
La denuncia deve essere presentata nei seguenti casi:
Anche chi eredita un’arma deve chiedere l’autorizzazione.
Armi
L’arma detenuta deve essere immediatamente denunciata alla Questura o al Commissariato di zona, oppure in Questura o alla stazione Carabinieri competente per territorio. Il modulo per la denuncia è disponibile anche presso gli stessi Uffici.
E’ possibile detenere fino ad un massimo di 3 armi comuni da sparo, 6 armi sportive e un numero illimitato di fucili da caccia. Le armi possedute non possono essere portate fuori dal luogo di detenzione, a meno che non si abbia l’autorizzazione.
Per avere la possibilità di detenere un numero maggiore di armi, occorre la licenza di collezione rilasciata dal Questore. Questa permette di detenere una quantità illimitata di armi di cui, però, non è possibile avere il munizionamento. Inoltre, non è comunque possibile detenere più di un esemplare per ogni modello di arma.
Munizioni
La denuncia delle munizioni è sempre obbligatoria:
Per le cartucce caricate a pallini la denuncia non è obbligatoria fino ad un massimo di 1000 pezzi. L’obbligo di denuncia scatta quando il loro numero eccede i 1000 con un limite massimo di detenzione fissato in 1500 pezzi
Il modulo di presentazione della richiesta, disponibile anche presso la Questura, il Commissariato di Pubblica Sicurezza o la stazione dei Carabinieri, può essere così consegnato:
Alla richiesta si deve allegare:
Il modulo di richiesta, disponibile anche presso la Questura, il Commissariato di Pubblica Sicurezza o la stazione dei Carabinieri, può essere consegnato nei seguenti modi:
Alla richiesta si deve allegare: