• 100m di spalle da luoghi di lavoro, mezzi agricoli in funzione o gruppi di lavoro;

 

    • 50m di spalle da case e ferrovie;

 

    • 150m verso case e ferrovie;

 

    • Con munzione a palla la distanza minima è di una volta e mezza la gittata massima del fucile.

In tutte le zone umide si può cacciare solo con le munizioni con i pallini in acciaio.

L’uso dei pallini al piombo è vietato nelle zone umide con il Decreto n.184 del 17 Ottobre 2007, solo nelle zone speciali di conservazione (ZSC) e nelle zone di protezione speciale (ZPS), facenti parte della Rete europea Natura 2000.

Riferimento Calendario Venatorio Marche 2017-2018

Per ogni giornata di caccia è consentito a ciascun titolare di licenza abbattere i seguenti capi di selvaggina:

 

a) selvaggina stanziale:
1) lepre e coturnice -n. 1 capo, con un numero di capi complessivi annui pari a 8 per la lepre e 5 per la
coturnice; per la specie lepre tale limite non si applica nelle Aziende Faunistiche Venatorie;
2) fagiano, starna, pernice rossa e coniglio selvatico -n. 2 capi non cumulabili con lepre e coturnice;
3) cinghiale -n. 5 capi;
le specie elencate ai punti 1 e 2 sono abbattibili nel numero massimo di due capi di cui una sola lepre e
una sola coturnice;

 

b) selvaggina migratoria:
1) quaglie e tortore -n.10 capi complessivi;
2) tordi, merli e cesene -n.15 capi complessivi;
3) trampolieri e palmipedi -n.8 capi complessivi;
4) colombacci -n. 6 capi;
5) beccacce -n. 3 capi giornalieri (nei mesi di ottobre, novembre e dicembre) -nel mese di gennaio n.
2. Il carniere massimo stagionale è di 20 capi/cacciatore.

 

Il numero massimo di capi abbattibili giornalmente appartenenti alle specie di cui alle lett. a) e b) non può superare complessivamente i 20 capi. Per le altre specie non elencate, il numero massimo consentito è complessivamente di 15 capi.

 

Per la specie allodola il carniere giornaliero è di 10 capi/cacciatore, con un massimo stagionale di 50 capi/cacciatore.

 

Per la specie quaglia il carniere massimo stagionale è di 50 capi /cacciatore.

 

Per la specie codone il carniere giornaliero è di 5 capi, con un massimo stagionale di 25 capi per cacciatore.

 

Per la specie pavoncella il carniere giornaliero è di 5 capi/cacciatore, con IJn massimo stagionale di 30 capi/cacciatore.

 

Per la specie combattente il carniere giornaliero è di 5 capi/cacciatore con una massimo stagionale di 20 capi/cacciatore.

PER OGNI GIORNATA DI CACCIA UTILIZZARE UNA PAGINA DEL TESSERINO

 

GIORNATE
Il numero delle giornate di caccia settimanali non può essere superiore a tre.
La settimana venatoria è compresa tra il lunedì e la domenica successiva – escludendo i giorni di martedì e venerdì – con giorni a scelta o fissi a seconda dei calendari regionali.
Il cacciatore, potendo effettuare le giornate di caccia settimanali in tutto il territorio nazionale nel rispetto delle vigenti disposizioni, deve indicare all’interno dei riquadri prima di inziare l’attività venatoria nel giorno prescelto, una crocetta (X) eseguita con penna ad inchiostro indelebile di colore scuro, le seguenti informazioni sul foglio relativo al giorno di caccia:

  • il giorno;
  • il mese;
  • Ambito Territoriale di Caccia;
  • se caccia in Azienda Faunistica venatoria;
  • se caccia in Azienda Agri Turistico Venatoria;
  • se caccia fuori Regione;
  • se caccia la staziale e migratoria;
  • se caccia la migratoria vagante;
  • se caccia da appostamento fisso opzione B;
  • se utilizza le due giornate aggiuntive da appostamento  (1 ottobre – 30 novembre);
  • se caccia il cinghiale;
  • se caccia il cinghiale come ospite ATC.

Le giornate di caccia, ovunque fatte, sono cumulate.
Nella Regione Marche, dall’1 ottobre al 30 fennaio 2018, la caccia è consentita per tre giorni a settimana a scelta del cacciatore, fermo restando il prelievo della specie lepre, conisglio selvatico, fagiano, starna, coturnice, pernice rossa e cinghiale nelle sole giornate di mercoledì, sabato e domenica.
Nel periodo 1 ottobre – 30 novembre, nella Regione Marche è consentito l’esercizio venatorio da appostamento alla fauna selvatica migratoria per altri due giorni a settimana, con esclusione comunque del martedì e venerdì.

 

PRELIEVI
La fauna selvatica stanziale e migratoria deve essere annotata con una crocetta (X) sul tesserino venatorio subito dopo l’abbattimento così come previsto dall’art. 31 della L. 7 luglio 2016, n. 122.
Per la lepre, il fagiano e la starna deve essere indicato anche il relativo sesso.
Per la selvaggina stanziale, con esclusione della volpe e del cinghiale, e della specie beccaccia, qualora i capi abbattuti vengano depositati in macchina, si deve aggiungere un cerchio intorno alla rispettiva crocetta. La selvaggina migratoria deve essere annotata anche se abbattuta nelle Aziende Faunistiche Venatorie e Aziende Agri Turistiche Venatorie.

 

AVVERTENZE
In caso di deterioramento o smarrimento del presente tesserino, il titolare per ottenere il rilascio del duplicato dele rivolgersi al Comune di residenza, dimostrando di aver provveduto a denunciare lo smarrimento presso le autorità di P.S. o locale stazione dei Carabinieri.
Il presente tesserino va riconsegnato entro e non oltre alla data stabilita per annualmente per la stagione di caccia in corso all’A.T.C. di residenza.

 

PRELIEVO IN DEROGA

Il cacciatore autorizzato che intenda esercitare il prelievo venatorio alla specie storno e/o piccione e/o tortora dal collare, ai sensi della Direttiva 2009/147/CE, deve annotare con una (X) la casellina posta prima della parola “deroga storno” e/o “piccione” e/o “tortora dal collare” stante ad indicare la giornata in cui si intende effettuare il prelievo.
La fauna selvatica deve essere annotata con una crocetta (X) sul tesserino venatorio subito dopo l’abbattimento così come previsto dall’art. 31 della L.7 luglio 2016, n. 122.
Il titolare deve anche compilare l scheda riepilogativa degli abbattimenti, indicando dettagliatamente il numero dei capi abbattuti mensilemente.
Tale scheda deve essere riconsegnata al Comune di residenza, entro e non oltre 10 giorni, dopo la data di chiusura del prelievo e comunque non oltre alla data stabilita annualmente per la stagione venatoria in corso.